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Cosa significa l’EAA per i negozi Shopify in Italia

Ultimo aggiornamento

Aggiornato al 25.10.2026 · non costituisce consulenza legale. Questa guida offre informazioni generali; per il Suo caso specifico si rivolga a un avvocato.

Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (direttiva (UE) 2019/882) si applica ai servizi di commercio elettronico offerti ai consumatori. In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. L’autorità di vigilanza sui servizi è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che il 4 marzo 2026 ha adottato le proprie linee guida. Ecco cosa significa per un negozio Shopify.

In sintesi

  • Rientrano i «servizi di commercio elettronico» rivolti ai consumatori (art. 1, comma 3, lett. f).
  • Le microimprese che forniscono servizi sono esentate: meno di dieci persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro (art. 3, comma 3).
  • Due obblighi: il negozio deve soddisfare i requisiti di accessibilità e Lei deve pubblicare le informazioni sull’accessibilità del servizio (art. 12, comma 2, e Allegato IV).
  • Per i fornitori di servizi soggetti al decreto, la «dichiarazione di accessibilità» della legge 4/2004 non si applica.
  • I test automatici rilevano solo una parte delle barriere.

Il Suo negozio rientra nel decreto?

Il decreto riguarda i servizi di commercio elettronico e si applica dal 28 giugno 2025; per i contratti conclusi prima di tale data è previsto un periodo transitorio di al massimo cinque anni (art. 25). Un negozio Shopify in cui i consumatori scelgono, ordinano e pagano prodotti rientra in questa definizione.

Fa eccezione la microimpresa: «Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità». È microimpresa chi occupa meno di dieci persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Conservi per iscritto i dati che giustificano la Sua classificazione.

Che cosa deve offrire il negozio

Per il commercio elettronico l’Allegato I chiede, tra l’altro, informazioni sull’accessibilità dei prodotti venduti e funzioni di identificazione, sicurezza e pagamento accessibili. Il checkout rientra quindi nell’ambito di applicazione.

Il riferimento tecnico è la norma europea armonizzata EN 301 549. La versione V3.2.1 recepisce le WCAG 2.1 di livello AA per i contenuti web. La versione V4.1.1, che recepisce le WCAG 2.2, è stata pubblicata dall’ETSI il 2 settembre 2026; secondo AccessibleEU non è ancora il riferimento giuridico.

Le informazioni sull’accessibilità da pubblicare

Secondo l’articolo 12, comma 2, il fornitore di servizi predispone le informazioni previste dall’Allegato IV, indicando le modalità con cui sono soddisfatti i requisiti di accessibilità. Le informazioni vanno messe a disposizione «nelle condizioni generali, o in un documento equivalente» e comprendono almeno:

  1. una descrizione generale del servizio in formati accessibili;
  2. le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere il funzionamento del servizio;
  3. una descrizione di come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità dell’Allegato I.

L’Allegato IV chiede inoltre informazioni che mostrino come la fornitura del servizio e il suo monitoraggio assicurino il rispetto dei requisiti. Le informazioni sono rese disponibili al pubblico in forma scritta e orale, anche in modo accessibile alle persone con disabilità, e vanno conservate finché il servizio è operativo. Le linee guida AgID non prescrivono un modello. In pratica: una pagina HTML dedicata, collegata dal piè di pagina e dalle condizioni generali, e un contatto (e-mail, telefono) per fornire le informazioni anche oralmente.

«Dichiarazione di accessibilità» o «informazioni»?

Molti cercano un modello di «dichiarazione di accessibilità». Questo documento appartiene alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (art. 3-quater). Secondo le linee guida AgID (§ 4.2), dal 28 giugno 2025 tale dichiarazione non si applica ai fornitori di servizi soggetti al D.lgs. 82/2022. Per un negozio online consigliamo quindi un titolo come «Informazioni sull’accessibilità del servizio».

Resti sui fatti: indichi la norma e la versione, che cosa ha verificato e quando, e le barriere che conosce. Non affermi che tutto è accessibile se non può dimostrarlo.

Chi vigila?

L’autorità di vigilanza sui servizi è AgID (art. 21): esamina i reclami degli utenti e può ordinare misure correttive. I consumatori possono inviare un reclamo ad AgID indicando il tipo di servizio e l’indirizzo del sito. Se il servizio non soddisfa i requisiti, l’articolo 12, comma 5, chiede di informare AgID immediatamente.

Da dove cominciare con Shopify

  1. Verifichi l’esenzione per le microimprese e annoti i dati.
  2. Verifichi il negozio: un test automatico dei modelli del tema (home, collezione, prodotto, carrello, ricerca), poi un acquisto completo solo da tastiera e con un lettore di schermo.
  3. Intervenga nel tema: contrasto, nomi di link e pulsanti con icona, testi alternativi delle immagini, zoom consentito. Le barriere delle app vanno segnalate allo sviluppatore.
  4. Pubblichi le informazioni sull’accessibilità e le mantenga aggiornate.
  5. Documenti verifiche e modifiche con la data.

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Fonti ufficiali